Regolamento Cyberbullismo
Regolamento d’Istituto condiviso ( Ambito 9 )
1. quadro normativo
Il cyberbullismo deve essere contrastato, così come previsto essenzialmente:
1) dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
2) dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
3) dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il
contrasto al bullismo;
4) dalla legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo.
Pertanto resta valido che
“L’uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione nei doveri
indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale
divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare
apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna
istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di Istituto nella cultura della legalità e
della convivenza civile.” ( Direttiva Fioroni 15.03.2007).
“Le Nuove tecnologie e web rappresentano ormai una realtà con cui fare i conti anche nell’ambito
dell’attività scolastica. Smartphone e tablet sono utili, ad esempio, per registrare le lezioni o per
fare ricerche. Ma non devono trasformarsi in strumenti di offesa usandoli per diffondere sulla rete
video e foto che possono ledere la dignità di compagni o insegnanti…Spetta agli istituti scolastici
decidere nella loro autonomia come regolamentare l’uso di questi dispositivi (Garante
Privacy17.09.2013)
2) La decisione dell’Ambito 9
Gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di
permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e/o
in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei laboratori facoltativi e
opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeridiani;), avendo cura di riporli spenti
negli zaini o in appositi armadietti/contenitori, salvo quanto disposto diversamente dal docente
responsabile. Qualora gli studenti utilizzassero, a qualsiasi fine, lo smartphone senza averne
avuto l’autorizzazione andranno incontro alle sanzioni previste da questo Regolamento e dalla
normativa vigente.
L’istituzione scolastica garantisce la necessaria e urgente comunicazione famiglia/studente. L’uso
non consentito e reiterato nel tempo, dopo le comunicazioni e convocazioni dei genitori (v.
Sanzioni), può configurarsi anche come “Culpa in educando” afferente alla figura genitoriale o di
tutoraggio. In particolare la famiglia che ha il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed
educare i figli ( art.30 Costituzione) è tenuta a:
a)partecipare in modo attivo a tutte le attività di formazione/informazione sul fenomeno del
bullismo fisico e online, proposte dall’istituzione scolastica;
b) controllare i propri ragazzi sull’uso degli smartphone o di altri dispositivi, imponendo tempi e
modalità d’uso in modo da ridurre i conseguenti stati d’ansia, depressivi dovuti all’abuso degli
stessi;
c) conoscere e sottoscrivere le sanzioni previste dalla presente sezione del regolamento d’istituto
nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
3.Usi consentiti
L’eventuale uso dello smartphone, del tablet o di altro dispositivo risponde ad esigenze e finalità
totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che
prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato
livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile
delle tecnologie.
Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, identificate dall’Unione Europea.
L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui
telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva
finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei
dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e
mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche alle famiglie, Le iniziative
sono pubblicizzate sul sito istituzionale della scuola.
4. Sanzioni
Mancanza | Frequenza | Provvedimento | Soggetti |
L’alunno ha lo smartphone acceso (riceve chiamata/notifica di messaggio) |
1^ volta | Segnalazione sul registro di classe a cura del docente (prima volta) e trascritto sul diario o libretto personale dell’alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori |
Docente |
2^ volta | Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. |
Docente / DS | |
3^ volta | Previa comunicazione alla famiglia, dell’alunno/a sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni anche con eventuale obbligo di frequenza. Al termine del periodo di sospensione il docente annoterà sul registro di classe l’ammissione al regolare svolgimento delle lezioni. |
Docente/DS | |
Effettua telefonate e/o attività non consentita |
1^ volta | Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. |
Docente/ DS Consiglio di classe |
2^ volta | Previa comunicazione alla famiglia, dell’alunno/a sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni anche con eventuale obbligo di frequenza. Al termine del periodo di sospensione il docente annoterà sul registro di classe l’ammissione al regolare svolgimento delle lezioni |
Docente/ DS Consiglio di classe |
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L’alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio anche di terzi. |
L’Istituto scolastico sanzionerà con l’allontanamento fino a sette giorni con o senza obbligo di frequenza. L’istituto valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. |
DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto |
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Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyber bashing…) |
L’Istituto scolastico sanzionerà con l’allontanamento fino a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza. L’istituto valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. Sarà coinvolta la polizia postale o altra forza dell’ordine per ipotesi “Culpa in educando”. |
DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto |